Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio. Per maggiori informazioni vedasi la pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. |
La vicenda trae origine dal comportamento posto in essere dall’amministratore unico di una società dichiarata fallita, al quale veniva imputato il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. per non aver tenuto la contabilità in modo da rendere possibile la ricostruzione del movimento di affari e del patrimonio dell’ente.
In particolare, il Tribunale di Pordenone, in primo grado, e la Corte di Appello di Trieste, in secondo grado, nel rilevare l’irregolare tenuta della contabilità, accertavano che l’amministratore unico aveva provveduto alla nomina di un nuovo commercialista solo dopo sei mesi dalla rinuncia all’ incarico del precedente professionista, al solo scopo di contestare la fallibilità della società nella procedura concorsuale.
Avverso la pronuncia della Corte d’Appello, proponeva ricorso per cassazione l’amministratore unico della società deducendo (i) di aver tempestivamente provveduto a nominare un nuovo professionista e che, in ogni caso, la lacunosità della documentazione era imputabile al precedente commercialista che non aveva riconsegnato tempestivamente ed in modo completo tutta la documentazione e la contabilità; e (ii) di non essere riuscita ad assicurare la completa ed ordinata tenuta della contabilità soltanto perché impedita da una situazione di difficoltà economica e da seri problemi di salute. In aggiunta, la ricorrente contestava la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, argomentando che la tenuta della contabilità in modo incompleto e frammentario, non avrebbe integrato il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, dovendosi invece ricondurre la condotta alla fattispecie astratta di cui all’art. 217 legge fall.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure mosse dalla ricorrente alla Corte territoriale, rilevando l’impossibilità di ritenere che l’amministratore non avesse l’obbligo di occuparsi della regolare tenuta delle scritture contabili.
Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, è principio consolidato quello secondo il quale, “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell’impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, dipendenti o liberi professionisti, in quanto, non essendo esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa”.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto incombere sull’imprenditore l’obbligo di occuparsi della regolare tenuta delle scritture contabili, ritenendo peraltro le difficoltà economiche ed il precario stato di salute dell’amministratore unico elementi inidonei a provare l’incolpevole impossibilità di rispettare tale adempimento.
Infine, quanto alle argomentazioni della ricorrente sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato contestato, la Corte di Cassazione ha rilevato che“la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico e che è la condotta rilevata nella specie.
Peraltro è noto che in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, mentre nella bancarotta semplice è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest’ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell’art. 217, comma 2, legge fall.”