La Corte di Cassazione Penale nella sentenza de quo è chiamata a pronunciarsi sulla configurazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria ai sensi dell’art. 223, comma 2, n.2, L.F.: “in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 c.p., né il fatto che l’operazione dolosa contestata abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto”.
Nel caso di specie gli amministratori avevano fatto ricorso sistematico al finanziamento mediante omissione dei pagamenti di imposte e oneri previdenziali che, per orientamento costante della Suprema Corte, è una condotta rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta fallimentare (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016 – dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n.12426 del 29/11/2013 – dep. 2014, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997).
“In particolare, le operazioni dolose di cui all’art 223, comma 2, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la «salute» economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato”.
In applicazione del principio, è stata, dunque, qualificata quale operazione dolosa la protratta, estesa e sistematica omissione di pagamento di tributi e oneri previdenziali, che rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società; non essendo dato, quindi, discorrere di aggravamento di un dissesto e di prosecuzione di attività in situazione di insolvenza (rilevante ai fini della configurazione della bancarotta semplice ex art. 224, n. 2, L.F.), ma di una deliberata strategia di operare sottraendosi agli obblighi di legge, utilizzando un veicolo societario inizialmente sano e acquisito a quello scopo.