Non sussiste specialità, exart. 15 cod. pen., tra la bancarotta fraudolenta documentale, exart. 216, comma 1 n. 2, l.f., e l’occultamento o distruzione di documenti contabili, art. 10 d.lgs. n. 70 del 2000, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella tributaria la impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; diversamente, l’azione fraudolenta sottesa dall’art. 216, n. 2, l.fall. si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all’intero corredo documentale, risultando irrilevante l’obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche della sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell’ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce conformi, ha enunciato il principio di diritto sopra richiamato, affermando l’insussistenza del rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 15 cod. pen., tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1 n. 2, l.f., e il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10 d.lgs. n. 70 del 2000, stante la diversità delle fattispecie incriminatrici.
Ne consegue che non sussiste neppure una violazione del principio ne bis in idem, ai sensi dell’art. 649 cod. pen., qualora alla condanna per illecito tributario faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. A tutto ciò si aggiunga che la Suprema Corte, nel caso in esame, ha altresì affermato che, in ogni caso, la questione relativa al divieto di un secondo giudizio per stesso fatto (ne bis in idem), non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto l’accertamento relativo all’identità del fatto oggetto di due diversi procedimenti implica un apprezzamento di merito.