La Suprema Corte, nella sentenza in commento, si è pronuncia in tema di presupposti per l’applicazione di misure cautelari personali, precisando che il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede, a seguito delle modifiche apportate all’art. 274, lett. c), c.p.p. dalla L. 16 aprile 2015, n.47 deve essere desunto da elementi non solo (i) concreti ma anche (ii) attuali.
Quanto al primo aspetto, la Corte ribadisce che per elementi concreti si intendono quegli elementi sulla base dei quali si possa fondatamente affermare che il soggetto possa commettere reati offensivi dello stesso bene giuridico protetto, quindi non elementi meramente congetturali.
Con riferimento al requisito dell’attualità, la Corte, confermando il suo precedente orientamento, ha evidenziato che tale aspetto sia valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di reiterazione al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato, quindi all’epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere, ed alle peculiarità della vicenda cautelare.
In relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, quindi, per valutare la sussistenza del requisito di attualità, il giudice non deve considerare il tempo in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza (estranea alla sfera volitiva del reo), ma quello in cui sono state poste in essere le condotte illecite. Sebbene quest’ultimo sia l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la Suprema Corte precisa che nella bancarotta fraudolenta c.d. “impropria”, di cui all’art. 223, c.2, n.2 L. Fall., fattispecie integrata quando i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, quest’ultimo (e/o il concordato preventivo) non è estraneo alla sfera volitiva dell’agente in quanto rappresenta l’evento del reato. Dunque, al fine di valutare la sussistenza del requisito di attualità di reiterazione di reati vanno valutate le condotte poste in essere non solo durante l’operazione incriminata, ma anche quelle perpetrate fino al fallimento e/o concordato che ex art. 223, c.2, n.2 rappresenta l’evento del reato.