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Giurisprudenza

La definizione transattiva di una revocatoria non esclude la sussistenza del reato di bancarotta e non costituisce circostanza attenuante

13 Giugno 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Cassazione Civile, Sez. V, 22 dicembre 2015, n. 8308

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione afferma il principio per cui – in tema di bancarotta per distrazione – la definizione transattiva da parte del curatore di una azione revocatoria dallo stesso intentata non possa – in ogni caso – comportare alcun effetto favorevole a vantaggio di chi abbia distratto i beni aziendali (nemmeno sotto forma di circostanza attenuante).

La Corte ribadisce, in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ex multis Cass. Pen. Sez V, n. 17084/2014 in italgiure.it), che il reato di bancarotta fraudolenta si perfeziona al momento del distacco del bene aziendale dal patrimonio del fallito e quindi “neppure la restituzione del bene distratto a seguito di richiesta del curatore esclude la sussistenza dell’elemento materiale del reato”. Infatti, “il recupero della “res” rappresenta solo un “posterius” – equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto – avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori”.

Alla luce di quanto sopra, logicamente, anche la definizione transattiva di una revocatoria da parte del curatore, che comporta una reintegrazione (solo) in parte del valore bene distratto dal patrimonio dell’imprenditore, non comporta alcun effetto favorevole a vantaggio di chi abbia distratto il bene. Essa costituisce “solo la reintegrazione [in parte]del maltolto non ad opera dell’agente ma dei pubblici ufficiali intervenuti in epoca successiva all’illecita sottrazione”.

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