Con il provvedimento in oggetto, la Corte di Cassazione conferma la condanna, ai sensi dell’art. 2638, comma 2, c.c., a carico del presidente del consiglio di amministrazione, del direttore generale e del vice direttore generale di una società cooperativa, per omessa indicazione in bilancio di una fideiussione e mancata comunicazione della stessa all’organo di revisione.
La norma di cui all’art. 2638 c.c., invero, disciplina due distinte fattispecie. Il primo comma sanziona un reato proprio di mera condotta, integrato dall’esposizione, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci liquidatori e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, di fatti non rispondenti al vero, ovvero dall’occultamento, con mezzi fraudolenti, di informazioni dovute, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza; il secondo comma, invece, prevede un delitto proprio di evento che si perfeziona solamente nel caso in cui, indipendentemente dalla condotta tenuta dai predetti soggetti, si verifichi un ostacolo effettivo all’attività di vigilanza.
La Corte osserva che nella fattispecie disciplinata dal secondo comma il reato può essere costruito anche in forma permanente.
In questa prospettiva, la consumazione del reato, quando, come nel caso esaminato, si è trascurato di fornire informazioni obbligatorie, si protrae per tutto il tempo in cui le comunicazioni, pur potendo ancora essere effettuate, continuano a essere omesse.
Di conseguenza, il relativo termine di prescrizione si protrae nel tempo, individuandosi il dies a quo nel momento in cui gli organi preposti alla vigilanza sulla gestione economica della cooperativa ne vennero a conoscenza.