La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle fattispecie di false comunicazioni sociali, a breve distanza da un primo intervento mirato, fra l’altro, ad argomentare la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte di falso riguardanti le valutazioni di bilancio (cfr. Cassazione Penale, Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774).
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha analizzato l’ampiezza delle fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile – come modificate dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 -, nonché la continuità normativa delle stesse rispetto alle disposizioni previgenti.
Esaminando le norme attualmente in essere e le specifiche differenze rispetto a quelle previgenti, la Corte ha riscontrato sia elementi di ampliamento che di ridimensionamento delle fattispecie in esame, in particolare: l’eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza e dell’evento di danno (quest’ultimo elemento solo dall’articolo 2622 c.c.) ha comportato un ampliamento delle condotte sanzionate; l’eliminazione del riferimento alle valutazioni di bilancio e l’inserimento del requisito di “rilevanza” dei “fatti materiali non rispondenti al vero” hanno ridimensionato l’ampiezza delle norme citate.
Il giudice chiamato a pronunciarsi su questioni attinenti alle condotte di false comunicazioni sociali dovrà pertanto, in base a un’analisi caso per caso, applicare le norme in vigore, oppure quelle previgenti, a seconda di quale sia (nel caso di specie) più favorevole (conformemente a quanto prescritto dall’articolo 2, comma 4 del Codice Penale).
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto tali elementi inidonei a compromettere il rapporto di continuità normativa fra gli articoli 2621-2622 pre e post Legge 69/2015.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che i redditi incerti – se rilevanti per una completa e corretta comunicazione sulla situazione economica e patrimoniale della società – devono essere iscritti nel bilancio sociale. I principi di verità e prudenza devono infatti essere ponderati, portando quantomeno a un’iscrizione del valore presumibilmente esigibile di una posta reddituale positiva incerta. In tal caso i redattori del bilancio devono fornire un’adeguata spiegazione di ciò nella relazione integrativa, indicando altresì il criterio di quantificazione utilizzato.