Con sentenza n. 43881 del 22 ottobre 2014 la Corte penale di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, posto che il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito. In tale fattispecie delittuosa non infatti è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso del denaro, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata.
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