La Cassazione torna ad occuparsi di reati tributari, statuendo che delle fattispecie previste agli artt. 10 bis e 10 ter D.Lgs. n. 74/2000 “risponde, sussistendo il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice e salvo che sia configurabile una causa di non punibilità, l’amministratore in carica al momento della scadenza del termine previsto per l’adempimento, anche se persona diversa da chi ebbe a presentare la relativa dichiarazione” (in senso conforme, Cass., Sez. III, 09 ottobre 2013, n. 3636; Cass., Sez. III, 04 giugno 2014, n. 38687; Cass., Sez. III, 24 giugno 2015, n. 34927).
Ciò in quanto il precetto penale è diretto a colui che ha l’incombenza di adempiere all’obbligo fiscale, e secondo consolidato orientamento di tali reati omissivi risponde anche il soggetto formalmente investito che sia tuttavia mero prestanome di amministratori di fatto, dal momento che l’accettazione dell’incarico implica l’attribuzione al primo di doveri di vigilanza e controllo sulla gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto ne comporta la responsabilità anche a titolo di dolo eventuale, sotto forma di mera accettazione del rischio che si verifichi uno dei suddetti delitti (sul punto, Cass., Sez. III, 06 aprile 2006, n. 22919; Cass., Sez. III, 19 settembre 2013, n. 14432; Cass., Sez. III, 05 dicembre 2013, n. 7770).
Inoltre, tale obbligo deve ritenersi ancor più stringente nell’ipotesi in cui gli amministratori di diritto siano più d’uno, poiché in tale frangente tutti sono egualmente destinatari del precetto penale, che si configura come reato omissivo proprio e non come responsabilità ex art. 40 c. 2 c.p., o ex art. 110 c.p. (per approfondimenti sui più recenti orientamenti in tema di reati tributari cfr. G. Bonifacio, I reati tributari (2016 – 2019) parte seconda, in Dir. prat. Trib., 2/2020, 752).
Da ultimo, gli ermellini si soffermano sulla confisca per equivalente di cui all’art. 12 bis D.Lgs. n. 74/2000, statuendo, dopo averne sottolineato la natura sanzionatoria ed il carattere obbligatorio, che la stessa si applica anche nei confronti dei beni personali degli amministratori qualora risulti impossibile disporre la confisca diretta nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (sul punto, Cass., Sez. III, 06 luglio 2016, n. 40362. Enunciano lo stesso principio nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, e sempre con riferimento ai reati tributari, Cass., Sez. III, 11 novembre 2014, n. 1738; Cass., Sez. III, 30 settembre 2015, n. 41073; Cass., Sez. III, 21 giugno, 2016 ; Cass., Sez. IV, 24 gennaio, 2018, n. 10418. Sulle misure cautelari, Santoriello, Spanghere, Le misure cautelari reali, Torino, 2009).