Ai fini della realizzazione del reato di occultamento delle scritture contabili della società è fattore irrilevante la circostanza che i verificatori siano riusciti comunque a ricostruire la situazione reddituale dell’imputata.
Infatti, il reato di occultamento delle scritture contabili è da considerarsi integrato in tutti i suoi elementi anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l’attività di verifica fiscale a causa dell’avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie.