La sentenza assume significativo rilievo ed importanza in quanto a proposito del pagamento rateale del debito tributario in relazione alle misure di sequestro e confisca del profitto del reato tributario, “prende in esame” la novella introdotta dal d. lgs. n. 158/2015. Viene, in particolare, preso in considerazione l’“impegno” a versare il dovuto all’erario che, quando assunto dal contribuente, può rendere non “operante” la confisca del profitto, ex art. 12- bis del d. lgs. n. 74 del 2000, a seguito della modifica operata dal precitato d. lgs. n. 158/2015. Detto art. 12-bis, al comma 1, prevede, infatti, che “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”. Il secondo comma stabilisce che “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”. Orbene, la Cassazione, colla decisione de qua, precisa che solo l’integrale pagamento del debito tributario può condurre alla non operatività della confisca ed alla revoca del sequestro, risultando invece insufficiente la mera ammissione a un piano rateale di pagamento o il parziale pagamento effettuato. Dette vicende legittimano solo la riduzione del sequestro e/o della confisca nella misura corrispondente ai parziali pagamenti intervenuti. E ciò anche alla luce dell’art. 12-bis del d. lgs n. 74 del 2000, introdotto dal de. lgs. n. 158/2015, secondo cui, in presenza dell’impegno del contribuente a versare all’erario il dovuto, la confisca “non opera” anche in presenza di sequestro. “Non opera”, infatti, non significa che la confisca, in ragione dell’accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata (o che il sequestro debba essere revocato), ma che la misura non diviene “efficace” con riguardo alla parte coperta dall’impegno del contribuente, salvo essere disposta, ex 12-bis,comma 2, se l’impegno non viene rispettato e il versamento non effettuato.