La Cassazione si esprime, con pronuncia innovativa, in relazione al novero dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento di prevenzione, statuendo che “la legittimazione ad intervenire nel procedimento per l’applicazione della confisca di prevenzione, cui si associa il potere di articolare una vera e propria difesa, spetta ai titolari di diritti reali, di diritti di garanzia e di diritti di godimento sui beni sottoposti al sequestro di prevenzione e non al curatore del fallimento nella cui massa attiva siano compresi i beni sequestrati”.
Gli ermellini ricavano tale assunto dalla lettura sistematica degli art. 10, art. 23, commi 2, 3 e 4 e art. 27 D. Lgs.vo n. 159/2011, statuendo che gli interessati al procedimento di prevenzione sono solo coloro che vantano diritti sui beni sequestrati. Il curatore, pur essendo terzo rispetto al procedimento di sequestro o confisca dei beni, non è tuttavia titolare di alcun diritto, essendo, al contrario, un soggetto gravato da un munus pubblico di carattere gestionale, il cui compito è quello di affiancare il giudice delegato, al fine di perseguire gli obiettivi della procedura fallimentare (in questo senso, Sez. Un, 24 maggio 20015, n. 29951; Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, con commento di E. Romano, Confisca e tutela dei terzi: tra buona fede e colpevole affidamento, in Cass. Pen., 7-8/2016, 2894; M. Riverditi, Le Sez. Un. individuano il punto di equilibrio tra confisca ex d.lgs. 231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito, in DPC web).
Questa conclusione risulterebbe poi confortata anche dagli artt. 63 e 64 del codice antimafia, che riconoscono, in capo al curatore, un potere-dovere di interlocuzione da esercitare esclusivamente in seno alla procedura fallimentare, cooperando con il giudice delegato alla puntuale ricognizione dei beni sottoposti a sequestro, in vista della loro separazione dalla massa attiva. Inoltre, una volta avvenuto il distacco dei beni sequestrati dal fallimento, il curatore viene surrogato nel proprio ruolo gestorio da parte dell’amministratore giudiziario, dal momento che l’art. 63 c. 8 riserva a quest’ultimo la legittimazione a proporre le azioni disciplinate dalla Sez. III, Capo III, Titolo II, L. Fall., ed a sostituire il curatore nei processi in corso, ove le stesse siano state già state da lui proposte.
Infine, la Suprema Corte precisa che tali conclusioni non si pongono in contrasto con l’orientamento di altra Sezione che ha riconosciuto al curatore la legittimazione a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro eseguito dopo la dichiarazione di fallimento (Cass. Pen., Sez. II, 17 maggio 2019, n. 38573), dal momento che tale legittimazione corrisponde all’esigenza di delimitare e circoscrivere l’area dei beni colpita dal sequestro.