Con una nota la Corte di Cassazione ha anticipato il contenuto di una propria decisione non ancora pubblicata in materia di frodi carosello, nella quale viene enunciato il seguente principio di diritto.
Se, in un procedimento penale riguardante il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto (IVA), il combinato disposto dell’art. 160, ultimo comma, doc. pen. e dell’art. 161 di tale codice – come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 – il quale prevede che l’atto interruttivo verificatosi comporta il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale: a) è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, prevedendo termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità del reato, con conseguente potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea; b) comporta l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le predette disposizioni di diritto interno in quanto possono pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione.
La pronuncia, di particolare importanza, segue la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’8 settembre 2015, C-105/14, già pubblicata in questa Rivista (cfr. contenuti correlati), al cui orientamento la Cassazione si conforma.
Da segnalare come, in senso opposto, si sia invece contestualmente espressa la Corte d’Appello di Milano, la quale, con ordinanza del 18 settembre 2015, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, con cui viene ordinata l’esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare la disposizione di cui all’art. 325 §§ 1 e 2 TFUE dalla quale – nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia nella suddetta sentenza dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, Tarrico – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione del contrasto di tale norma con l’art. 25, secondo comma, della Costituzione.