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Giurisprudenza

Gli “apporti fuori capitale” dei soci di società di capitali: natura, qualificazione e diritto al rimborso

4 Dicembre 2015

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Cassazione Civile, Sez. I, 18 novembre 2015, n. 23625

Di cosa si parla in questo articolo

Le peculiarità che caratterizzano i cosiddetti “apporti fuori capitale” (ossia non imputabili a titolo di capitale di rischio) effettuati dai soci hanno fatto sorgere numerosi dubbi interpretativi fra gli operatori nei decenni passati. Tuttavia, la giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire quali siano le caratteristiche proprie delle diverse forme di “apporti”, con particolare riferimento alla natura e alla qualificazione delle stesse, nonché all’eventuale diritto al rimborso.

La pronuncia in commento – che si pone in un solco giurisprudenziale ormai consolidato (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29 luglio 2015, n. 16049) – ha ribadito taluni principi già espressi dalla Suprema Corte, chiarendo quali siano le principali caratteristiche degli apporti dei soci di società di capitale non imputabili a capitale sociale.

Segnatamente, la Corte di Cassazione ha individuato tre fondamentali tipologie di apporti:

a) versamenti dei soci in conto capitale/a fondo perduto (o, più brevemente, versamenti soci): questa particolare forma di versamento consiste in una dazione del socio destinata a non essere rimborsata, per questo è generalmente nota come “versamento a fondo perduto”. Ciò implica che, una volta che la somma sia entrata nella disponibilità della società, essa non possa formare oggetto di una richiesta di rimborso da parte del socio che abbia effettuato l’apporto. Corollario di questo principio generale è il possibile utilizzo da parte della società della somma ricevuta a propria esclusiva discrezione, inclusi la copertura delle perdite e l’aumento gratuito del capitale sociale (a beneficio dell’intera compagine sociale). L’eventuale “rimborso” avverrà solo al momento della liquidazione del patrimonio sociale, a beneficio dell’intera compagine sociale;

b) versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale: qualora un socio decida di versare anticipatamente una somma destinata a essere utilizzata per la copertura dei conferimento dovuti in sede di un futuro aumento a pagamento del capitale sociale, l’apporto avrà natura di “versamento in conto futuro aumento di capitale”. Tuttavia, ai fini di tale qualificazione, risulta necessaria l’individuazione – al momento in cui il versamento sia effettuato – dell’aumento di capitale collegato al versamento (sia esso stato deliberato o comunque programmato dalla società). Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, detto aumento di capitale non dovesse essere perfezionato, il socio avrà diritto al rimborso della somma versata (l’acquisizione di quest’ultima da parte della società è infatti condizionata al buon esito dell’aumento di capitale collegato al versamento);

c) finanziamenti dei soci: la giurisprudenza riconosce infine la natura di “finanziamento soci” all’apporto effettuato secondo una causa negoziale individuabile in quella del mutuo. In tal caso – sia il finanziamento fruttifero o meno di interessi, o di altra tipologia di rendimento – il socio avrà diritto al rimborso delle somme versate secondo i termini e le condizioni contenute nell’accordo di finanziamento. Solo in quest’ultimo caso spetta al socio un incondizionato diritto al rimborso delle somme versate.

Nel delineare le possibili forme di “apporti” indicate al paragrafo precedente, la Suprema Corte ha sottolineato che, nella qualificazione del singolo apporto, gli interpreti devono soffermarsi non tanto sul nomen iuris attribuito dalle parti coinvolte, quanto piuttosto sulla natura concreta dello stesso e sull’effettiva volontà delle parti.

In questo senso non è sufficiente limitarsi al nomen del titolo (“versamento”, “finanziamento”, “prestito”, “mutuo”, “apporto”, “contributo”, ecc), dovendosi necessariamente procedere a un’indagine empirica e storica sulle caratteristiche che le parti abbiano voluto attribuire allo stesso.

Di particolare rilevanza, dal punto di vista dell’eventuale diritto al rimborso delle somme versate, è la determinazione – in concreto – dell’esistenza o meno della causa di mutuo dell’apporto, ovvero del collegamento dello stesso a un determinato aumento di capitale (deliberato o, in ogni caso, programmato e non eseguito).

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