Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 28 luglio 2015, ha affrontato la questione ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza circa l’applicabilità dell’art. 2467 del Codice Civile anche alle società per azioni. Al riguardo, lo stesso ha aderito all’orientamento maggioritario che è stato recentemente confermato pronuncia della Corte di Cassazione n. 14056 del 7 luglio 2015, secondo la quale la ratio della citata norma risiede nella volontà di regolare la sottocapitalizzazione nominale nelle società “chiuse”, sicché anche società per azioni di modeste dimensioni e con compagini sociali ristrette possono essere soggette alla postergazione ex art. 2467 c.c..
La giurisprudenza milanese ha infatti condiviso l’assunto per cui la disciplina relativa alla postergazione dei finanziamenti dei soci ha una valenza anti-elusiva ed è espressione di un principio generale dell’ordinamento giuridico, volto a tutelare i creditori dallo spostamento del rischio di impresa. Per tale ragione, i presupposti applicativi della citata disposizione sono stati individuati (i) in una base azionaria ristretta della società; (ii) nella coincidenza tra le figure dei soci e quelle degli amministratori; (iii) nella connessa possibilità del socio di conoscere e valutare la situazione di adeguata o meno capitalizzazione della società.
In ogni caso, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c., occorre dimostrare chei succitati presupposti dell’interpretazione estensiva della normaricorrano nel caso concreto, a nulla rilevando la mera allegazione degli stessi.