[1] Qualora un socio ceda, separatamente rispetto alla propria partecipazione sociale, il presunto diritto alla restituzione di un apporto, eseguito nei confronti della società, assimilabile a capitale di rischio, opererà, in favore del cessionario, la garanzia per inesistenza del credito di cui all’art. 1266 cod. civ. Ed infatti, tali apporti ‒ versamenti a fondo perduto o in conto capitale ‒ producono l’acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme versate, vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve e sono discrezionalmente utilizzabili dall’assemblea, la quale può liberamente disporne ripianando perdite o aumentando il capitale, oppure imputarli a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale posseduta.
[2] Possono formare oggetto di cessione separata rispetto al trasferimento della partecipazione sociale: (i) i finanziamenti ai sensi dell’art. 1813 cod. civ; (ii) i versamenti finalizzati a futuro aumento di capitale sociale, i quali determineranno il sorgere, in capo al socio che li effettua,di un diritto di credito inesigibile, ma non inesistente, fino a quando non venga meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale eseguita a favore della società, e pertanto, qualora l’aumento di capitale non dovesse essere eseguito.
[3] Il diritto alla percezione di utili,ai sensi dell’art. 1348 cod. civ., può formare oggetto di cessione separata dal trasferimento della partecipazione sociale, cessione ad effetti meramente obbligatori che produrrá il trasferimento della titolarità del credito al momento della sua venuta ad esistenza, e pertanto, in corrispondenza dell’assunzione della delibera assembleare di distribuzione degli utili. Qualora l’assemblea deliberi di non distribuire utili ai soci, dunque, la cessione dello stesso darebbe luogo alla garanzia di cui all’art. 1266 cod. civ..