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Giurisprudenza

Nessun requisito di forma scritta per l’intestazione fiduciaria di quote societarie

15 Luglio 2020

Silvia Maglio, trainee lawyer presso Hogan Lovells Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9139 – Pres. De Chiara, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

Il negozio di intestazione fiduciaria di quote di partecipazione al capitale di una società semplice, titolare di un bene immobile, è un contratto a forma libera, da ritenersi perfettamente valido, efficace e suscettibile di prova in giudizio a prescindere dal fatto che il programma negoziale non risulta da un contesto documentale.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte affronta il tema della forma richiesta per la valida conclusione del negozio avente a oggetto l’intestazione fiduciaria di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società semplice, titolare di un bene immobile, e il conseguente obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante la titolarità di detta quota di partecipazione.

Gli Ermellini muovono dal rilievo per cui, per giurisprudenza consolidata, la conclusione di un contratto di trasferimento di partecipazioni sociali non richiede alcun requisito di forma scritta, né come condizione di validità né a fini probatori, a prescindere dall’eventuale esistenza di beni immobili nel patrimonio dell’ente societario di cui trattasi (in tal senso, in tema di società di persone, Cass. n. 2252 del 28 febbraio 1998 e Cass. n. 11314 del 10 maggio 2010). Tale contratto, infatti, ha a oggetto la sola quota societaria, non comportando alcuna cessione di diritti immobiliari, i quali rimangono nella titolarità della società, da qualificarsi come soggetto terzo rispetto al negozio traslativo.

La Suprema Corte rileva quindi che il pactum fiduciae, con il quale il fiduciario si impegna a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante (o di altro soggetto da quest’ultimo designato), deve equipararsi al contratto preliminare (in senso concorde, Cass. n. 8001 del 7 aprile 2011, Cass. n. 13216 del 25 maggio 2017 e Cass. n. 9010 dell’11 aprile 2018), per il quale la disposizione di cui all’art. 1351 c.c. richiede la stessa forma del negozio definitivo. Se il contratto di cessione di partecipazioni è a forma libera, pertanto, nessun requisito formale dovrà ritenersi operante rispetto al patto fiduciario, che sarà perfettamente valido ed efficace (e suscettibile di prova in giudizio) a prescindere dal fatto che il suddetto programma negoziale risulti o meno da un contesto documentale.

A conclusioni analoghe, peraltro, si giungerebbe anche laddove si disconoscesse la qualificazione del pactum fiduciae come contratto preliminare (Cass. n. 20934 del 5 agosto 2019). In mancanza di previsioni espresse, difatti, troverebbe applicazione il generale principio di libertà delle forme, con la conseguenza di escludere che il negozio di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali sia soggetto a rigori formali di sorta (ad substantiam o ad probationem).

 

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