Nel caso di cessioni plurime di quote sociali contenute in un unico atto, si configura un’ipotesi di mero collegamento tra disposizioni negoziali aventi causa autonoma, non già di atto complesso connotato da un’unica causa. Infatti, la connessione tra le varie disposizioni trova nell’unitarietà dell’atto una contingente modalità attuativa, frutto della volontà delle parti, ma non un vincolo di necessità causale.
Pertanto, in tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi dell’art. 21, primo comma del T.U.R., poiché non viene in rilievo un negozio complesso soggetto ad un’unica tassazione, bensì negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell’art. 2252 cod. civ., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci.
Il disposto della sentenza si conforma al recente indirizzo di legittimità (vedasi Cass. n. 19245/14; Cass. n. 22899/14; Cass. n. 14866/16; Cass. n. 25341/18), accolto dall’Amministrazione Finanziaria nei suoi documenti di prassi (si veda Risoluzione n. 35/E del 2 aprile 2015).