Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte di Cassazione stabilisce un importante principio in materia di conflitto tra un creditore che abbia sottoposto a pignoramento l’usufrutto di una quota di S.r.l. e l’acquirente del medesimo diritto di usufrutto.
Nel caso di specie, parte ricorrente aveva in particolare ottenuto l’iscrizione del pignoramento presso il Registro delle Imprese in data 20 dicembre 2005; dall’altro lato, parte resistente (già titolare della nuda proprietà della quota oggetto del diritto di usufrutto gravato da pignoramento) aveva anteriormente ottenuto l’iscrizione dell’atto di cessione del diritto di usufrutto, in data 12 dicembre 2005.
Al riguardo, i Supremi Giudici stabiliscono come, per la risoluzione della controversia prospettata dal caso in esame, non possa trovare applicazione analogica l’art. 2470 c.c., a norma del quale se la quota di una S.r.l. sia alienata con successivi contratti tra più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione è preferita alle altre, anche se il titolo sia di data posteriore. Tale norma infatti, in quanto specificatamente dettata in tema di conflitto tra una pluralità di acquirenti di una medesima quota, non sembrerebbe trovare applicazione alla diversa fattispecie nella quale il conflitto sorga tra un creditore che pignori un diritto reale avente ad oggetto una quota di S.r.l. e l’acquirente dello stesso.
Di conseguenza, la Corte individua come norma applicabile l’articolo 2914 c.c.., specificatamente dedicato al conflitto che sorga tra terzo acquirente e creditore pignorante. Non essendo tuttavia la fattispecie in esame riconducibile alla lettera di alcuno dei numeri da 1) a 4) della disposizione in oggetto, si rende necessaria un’ulteriore attività di interpretazione analogica.
All’esito della stessa, i Supremi Giudici ritengono di applicare la norma di cui all’art. 2914, nr 1) c.c. (che, in materia di alienazione di beni immobili o di mobili iscritti in pubblici registri, stabilisce la prevalenza dell’acquirente nel caso in cui il proprio acquisto sia stato trascritto in data anteriore rispetto alla trascrizione del pignoramento).
In merito, la Corte evidenzia in primo luogo come l’alienazione di una partecipazione di S.r.l. non venga “trascritta” in pubblici registri ma “iscritta” al Registro delle Imprese, e che, perciò, non sia possibile equiparare quanto agli effetti traslativi la pubblicità commerciale a quella immobiliare. Ciò nonostante, avrebbero hanno comunque effetto in pregiudizio del creditore pignorante le alienazioni iscritte anteriormente all’iscrizione del pignoramento, senza che rilevi dunque lo stato soggettivo di buona fede, non ritenendosi applicabile l’art. 2740 c.c..
Applicando il summenzionato principio al caso di specie, la Corte ne inferisce dunque l’opponibilità al creditore pignorante della cessione operata del diritto di usufrutto, posto che quest’ultima è stata iscritta al Registro in data anteriore (12 dicembre 2005) rispetto alla data di iscrizione del pignoramento (20 dicembre 2005).