Il caso, affrontato dal Tribunale di Roma con la sentenza in commento, riguardava la cessione della partecipazione di una società di intermediazione mobiliare. La particolarità di tale qualifica aveva comportato il rilascio di alcune garanzie sui generis.
Riassumendo brevemente il fatto: due società stipulavano tra loro un contratto di compravendita, avente ad oggetto, per l’appunto, una partecipazione (di poco superiore al 7%) in una società di intermediazione mobiliare; prevedevano quindi – tra le garanzie rilasciate dal venditore – il fatto che la società, la cui partecipazione era compravenduta, avesse i “necessari poteri ed autorizzazioni per svolgere la propria attivitàcome attualmente svolta”.
Tuttavia, solo successivamente alla stipula del contratto, l’acquirente veniva a conoscenza di un provvedimento della Banca d’Italia, il quale era precedente rispetto all’acquisizione e vietava alla società (la cui partecipazione era stata compravenduta) di stipulare nuovi contratti con la clientela. A seguito di tale provvedimento – e della mancata risoluzione delle criticità in esso individuato – la società veniva inoltre messa in liquidazione dopo il subentro dell’acquirente.
Pertanto, la parte acquirente aveva adito il Tribunale di Roma, pretendendo la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1439 cod. civ., stante il mancato rispetto da parte del venditore della garanzia prestata e l’aver taciuto in mala fede l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia. Infatti, la norma così recita: “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”.
I giudici romani hanno però respinto la richiesta della parte attrice. Infatti, hanno osservato che la garanzia prestata non risulterebbe violata, poiché il provvedimento interdittivo della Banca d’Italia aveva preceduto la compravendita e, quindi, di fatto la società compravenduta aveva i “necessari poteri ed autorizzazioni per svolgere la propria attivitàcome attualmente svolta” , dal momento che tale “attività” già non comprendeva la possibilità di stipulare nuovi contratti con la clientela. Affinché potesse trovare accoglimento la richiesta attorea, sarebbe stato necessario per l’acquirente provare che la società aveva violato il provvedimento dell’Autorità di Vigilanza, continuando a stipulare (nelle more tra il provvedimento e la compravendita) nuovi contratti con i propri clienti.
Il Tribunale ha quindi esaminato la questione sulla sussistenza o meno della mala fede del venditore, il quale avrebbe taciuto consapevolmente l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia per trarre in inganno l’acquirente. Tuttavia, anche tale questione è stata ritenuta priva di fondamento. Infatti – come hanno affermato i giudici romani – il venditore aveva provveduto correttamente a rendere edotti i terzi (incluso l’acquirente) sull’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia e della correlata attività ispettiva, pubblicando le relative notizie sul sito internet della società le cui partecipazioni erano state oggetto di compravendita.