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Giurisprudenza

Cessione d’azienda in ambito bancario

28 Giugno 2016

Avv. Vittorio Mirra, Dottorando di ricerca in Diritto ed Impresa, LUISS Guido Carli, Roma, Cultore della materia in Diritto dei mercati finanziari, LUISS Guido Carli, Roma

Cassazione Civile, Sez. II, 16 maggio 2016, n. 9964

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.

 

In tema di cessione di azienda in favore di una banca, l’art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all’art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità. Ne consegue che, in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l’obbligazione sanzionatoria ricompresa tra i debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa, e già sorta per effetto dell’illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti.

Nel caso di cessione di azienda bancaria, e in difetto di diversa e meno ampia previsione convenzionale, tra i rapporti attivi e passivi ceduti devono includersi anche quelli derivanti dallo svolgimento dell’attività finanziaria.

Con la sentenza n. 9964, pubblicata il 16 maggio 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione cassa una decisione della Corte di Appello di Venezia, ribadendo un proprio orientamento in materia di specialità delle disposizioni del TUB in merito alla cessione d’azienda in ambito bancario.

Nel caso si specie, la Consob aveva sanzionato l’amministratore delegato e il direttore generale di una società (responsabile in solido per dette violazioni ex art. 195 TUF) per plurime violazioni di cui agli articoli 120 (mancata pubblicazione di un patto sociale, mancata comunicazione del superamento delle soglie di partecipazione ecc.) e 115 del TUF.

I provvedimenti sanzionatori in questione sono stati però preceduti dal conferimento dell’azienda bancaria ad un altro istituto, il quale tre mesi dopo gli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 58 del TUB, risponde in via esclusiva di tutti i rapporti passivi inerenti all’azienda conferita.

Per la Suprema Corte l’art. 58 del TUB prevale sulla regola generale prevista dall’art. 2560 c.c. in ossequio al principio di specialità: alla banca cessionaria si trasferisce dunque anche l’obbligazione sanzionatoria inclusa nei debiti della banca cedente.

Tra i rapporti ceduti deve comprendersi anche l’attività finanziaria da intendersi come “l’attività economica, diversa dalla produzione di beni o servizi, comprendente i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attività economiche similari”. Vi rientra, pertanto, ogni forma di operatività in strumenti finanziari, indipendentemente dalla finalità perseguita, speculativa o d’investimento ed a prescindere dalla strategia imprenditoriale sottostante.

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