WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Confermata la decisione sull’aiuto di stato concesso alla HSH Nordbank

18 Novembre 2015

Bice Di Sano | Trainee presso DLA Piper

Tribunale dell’Unione europea, Sez. VIII, 12 novembre 2015, T-499/12

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza[1] del 12 novembre 2015 il Tribunale dell’Unione Europea ha rigettato il ricorso promosso da due azionisti di minoranza della banca HSH Nordbank contro la decisione del 2011 che ha autorizzato, in via condizionata, le misure di salvataggio tedesche adottate a favore di tale banca.

La decisione impugnata

Al fine di lenire le conseguenze dalla crisi dei subprime nel 2007 e del fallimento della banca Lehman Brothers nel 2008, i due Länder di Amburgo e Schleswig-Holstein nel 2009 sono intervenuti concedendo misure di aiuto alla quinta banca regionale tedesca, la HSH Nordbank.

Si trattava in particolare di una ricapitalizzazione di 3 miliardi, attuata mediante sottoscrizioni di azioni emessa dalla HSH Nordbank da parte di un istituto pubblico (lo HSH Finanzfonds) creato e controllato dai due Länder e di una garanzia di rischio di 10 miliardi di “second-loss”, destinata a tutelare la banca contro le perdite capaci di influire sul portafoglio di attività già deteriorate e di rafforzare la quota di capitale proprio della banca.

Con decisione del 29 maggio 2009[2], la Commissione autorizzava la concessione dei suddetti aiuti per un periodo di 6 mesi, in qualità di aiuti destinati “a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”[3].

Agli aiuti concesse dai Länder si è aggiunta poi un’ulteriore misura, concessa dal fondo speciale tedesco per la stabilizzazione dei mercati finanziari, consistente in una garanzia di liquidità di 17 miliardi di euro.

Poco dopo, la Commissione, ritenuto che le misure adottate dalla Germania a favore di HSH Nordbank AG costituissero aiuti di Stato, ha avviato il procedimento[4] di confronto con le parti previsto dall’art. 108, paragrafo 2, culminato nel 2011 nell’adozione della decisione di concessione condizionata degli aiuti di Stato[5].

La Commissione pur ritenendo che le misure di salvataggio rappresentassero aiuti di Stato, le ha giudicate compatibili con il mercato interno, subordinatamente al rispetto di due impegni.

Il primo rappresentato dal pagamento da parte della HSH Nordbank di 500 milioni di euro una tantum nei confronti del HSH Finanzfonds che quest’ultima è tenuta a destinare ad un aumento di capitale mediante conferimenti in natura della HSH Nordbank.

Il secondo consistente invece nel divieto per l’esercizio per la HSH Nordbank di distribuire dividendi fino all’esercizio 2014 e nella limitazione alla distribuzione nei due esercizi successivi.

Il ricorso dei due azionisti

Avverso la decisione hanno presentato ricorso al Tribunale dell’Unione Europea i due azionisti lussemburghesi HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO lamentando, in buona sostanza, una ripercussione negativa delle misure sui loro interessi sociali.

I due investitori a causa della ricapitalizzazione hanno visto scendere la propria partecipazione al capitale di HSH Nordbank dal 25,67% al 9,19%.

La sentenza

Il Tribunale ha innanzitutto vagliato la ricevibilità del ricorso alla luce della principio secondo cui gli azionisti possono difendere giudizialmente i propri diritti nei confronti di un atto dell’Unione Europea che colpisce la società partecipata solamente se possono vantare un interesse ad agire distinto da quello della società stessa, dovendo altrimenti cercare tutela mediante l’esercizio dei loro diritti di azionisti, chiedendo alla società di agire in giudizio.

Applicando tale principio, il ricorso è stato dichiarato ricevibile esclusivamente con riferimento alla domanda di annullamento della condizione attinente all’aumento del capitale della HSH Nordbank a beneficio esclusivo della HSH Finanzfonds mediante il pagamento una tantum di 500 milioni di euro.

Infatti, il Tribunale ha rilevato che questa condizione non incide sulla HSH Nordbank, posto che il versamento è compensato dal simultaneo aumento di capitale con conferimenti in natura, ma pregiudica la partecipazione sociale degli azionisti e conseguentemente i loro diritti.

Il Tribunale ha contrariamente ritenuto che gli interessi degli azionisti e quelli della HSH Nordbank fossero convergenti per quanto attiene all’autorizzazione delle misure di salvataggio e alla seconda condizione imposta.

Nel merito, il Tribunale ha anzitutto respinto i motivi inerenti alla violazione di forme sostanziali, nella specie difetto di motivazione ed esistenza di un vizio nel procedimento, giudicandoli infondati. Parimenti, sono stati respinti i motivi volti a far valere l’assenza di un aiuto autonomo a favore degli azionisti di minoranza, l’errore di valutazione dei fatti inerenti l’eventuale vantaggio accordato a questi ultimi, la mancata considerazione accordata alle prestazioni preliminari fornite dalle ricorrenti nell’ambito della condivisione degli oneri e il mancato rispetto del principio di proporzionalità.

Infine, il Tribunale non ha accolto le argomentazioni delle ricorrenti dirette a censurare l’imposizione della condizione del pagamento una tantum in quanto inficiata da errori.

In particolare, il Tribunale ha affermato che sebbene il pagamento una tantum causi la diminuzione del valore della partecipazione al capitale degli azionisti di minoranza, la misura è comunque fondata in diritto in quanto vincola gli azionisti privati ad uno sforzo proporzionato a quello degli azionisti pubblici al momento della ricapitalizzazione. Diversamente, gli azionisti di minoranza beneficerebbero indirettamente di un aiuto e le misure in questione non potrebbero essere dichiarate compatibili con il mercato interno.

Il Tribunale sottolinea pure come l’attribuzione delle nuove azioni allo HSH Finanzfonds è giustificata in ragione della sua qualità di erogatore dell’aiuto e non di azionista. Uno strumento alternativo volto all’ottenimento del necessario riequilibrio sarebbe stato il ricorso ad un nuovo organismo di diritto pubblico che non sarebbe stato azionista, ma esclusivamente destinatario dei capitali, di modo che ne sarebbe risultata una condivisione uniforme degli oneri tra gli azionisti in favore dell’erogatore dell’aiuto, rappresentato da tale organo.

In conclusione, il Tribunale afferma che le due ricorrenti non hanno dimostrato che “il pagamento una tantum, che aveva il solo obiettivo, come ha correttamente sottolineato la Commissione, di rendere l’aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, costituiva una condizione non proporzionata o contraria al principio di parità di trattamento”.



[1] Sentenza del Tribunale (ottava sezione), del 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings CoinvestC Sàrl e HSH Investment Holdings FSO Sàrl c. Commissione Europea, Causa n. T‑499/12.

[2] Decisione della Commissione del 29 maggio 2009, caso N 264/09, HSH AG (GU C 179 dell’1.8.2009, pag. 1).

[3] Art. 107, paragrafo 3, lett. b del TFUE.

[4] Decisione della Commissione del 22 ottobre 2009, caso N 503/09, HSH Nordbank (GU C 281 del 21.11.2009, pag. 42).

[5] Decisione della Commissione, del 20 settembre 2011, n. 2012/477/UE, relativa all’aiuto di stato SA.29338, GU 2012, L 225, p. 1. 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Iscriviti alla nostra Newsletter