Con sentenza del 22 ottobre 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione europea, esaminando la normativa italiana, ha affermato come gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato.
In particolare, evidenzia la Corte, la normativa italiana, esonerando dall’imposta sul reddito soltanto le vincite da giochi d’azzardo realizzate in Italia, ha istituito un regime fiscale differente a seconda che le vincite siano ottenute in questo o in altri Stati membri, concretizzando una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi.
Una simile restrizione discriminatoria può essere giustificata soltanto qualora persegua obiettivi attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, non rilevabili nel caso di specie.