La pronuncia in esame si inserisce nel solco dell’ampio dibattito relativo all’individuazione della disciplina applicabile alla società consortile, in un’ottica di compenetrazione tra scopo mutualistico perseguito dai consorziati, da un lato, e rispetto delle regole proprie del tipo societario in concreto prescelto, dall’altro.
A tal proposito, la Suprema Corte ribadisce che, sebbene l’introduzione della causa consortile in una certa struttura societaria possa ritenersi idonea a giustificare la deroga ad alcune disposizioni generalmente applicabili al modello societario considerato, radicalmente incompatibili con aspetti essenziali del fenomeno consortile, tale operazione interpretativa non può, in ogni caso, risolversi in uno stravolgimento degli elementi fondamentali del tipo societario adottato, “al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale” (in senso conforme, Cass. n. 18113 del 27 novembre 2003; Cass. n. 7734 del 19 aprile 2016; Cass. n. 7473 del 23 marzo 2017).
In particolare, laddove il consorzio assuma la veste di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., non si potrà prescindere dall’applicazione della disposizione di cui all’art. 2462, comma 1 c.c., la quale, nello stabilire che delle obbligazioni sociali risponda soltanto l’ente societario con il suo patrimonio, individua un aspetto essenziale e irrinunciabile del modello societario in concreto impiegato dai consorziati.
Rispetto alle obbligazioni assunte in nome proprio dalla società consortile a responsabilità limitata, di conseguenza, non troverà applicazione la disciplina generale dei consorzi di cui all’art. 2615 c.c. – che, pur affermando il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile, fa salva la responsabilità solidale dei singoli consorziati per le obbligazioni contratte per conto di costoro – dovendosi ritenere prevalente il regime di responsabilità limitata connaturato alle società di capitali. Per l’effetto, i soci consorziati non potranno essere chiamati a rispondere personalmente delle obbligazioni contratte dalla società consortile dai medesimi partecipata.
L’applicazione alle società consortili del regime di responsabilità per le obbligazioni proprio delle società di capitali, beninteso, risponde al rilievo della coesistenza, nell’ente consortile in esame, di causa mutualistica e scopo lucrativo. Conseguentemente, la limitazione di responsabilità dei consorziati sarà subordinata a un accertamento in concreto, condotto sulla base dei patti consortili e dell’attività effettivamente esercitata, volto a verificare che la struttura del consorzio non sia stata adottata all’esclusivo fine di conseguire un indebito risparmio fiscale, ravvisabile laddove lo scopo mutualistico sia pressoché trascurabile.