Con la pronuncia menzionata la Corte di Cassazione ha confermato che deve essere esclusa la responsabilità di singoli soci di una società consortile a responsabilità limitata per i debiti della società stessa. In particolare, ha ritenuto corretta l’interpretazione resa dalla corte di merito di una clausola statutaria[1] che, lungi dal derogare a tale principio, si limita a prevedere che, nei rapporti interni, i costi sopportati dalla società debbano essere ripartiti tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione, senza che ciò determini una responsabilità diretta di questi ultimi per i debiti della società. Si tratta, in sostanza, di una previsione analoga a quella di cui all’art. 2615 ter, comma 2, cc, che consente alle società consortili di prevedere l’obbligo dei soci di versare contributi ulteriori rispetto ai conferimenti originari.
[1] La clausola statutaria era del seguente tenore: “la società non ha scopo di lucro, e conseguentemente tutti i costi diretti e indiretti sopportati in qualsiasi tempo dalla stessa nell’espletamento delle attività che ne costituiscono l’oggetto, saranno addebitati ai soci consortili in base alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociali”.