La revoca del rappresentante comune, nominato ex art. 2347, c.c. per l’esercizio dei diritti sociali relativi alle azioni in comproprietà tra più soggetti, può ottenersi esclusivamente attraverso le forme del procedimento contenzioso ordinario, con applicazione della disciplina sul mandato in quanto compatibile, mancando una specifica norma che autorizzi l’adozione di un siffatto provvedimento mediante procedimento camerale.
La pronuncia in commento evidenzia infatti che il rinvio effettuato dall’art. 2347, c.c. alla disciplina di cui agli artt. 1105 e 1106, c.c. attiene espressamente alle sole modalità di nomina del rappresentante comune, non potendo pertanto ritenersi applicabile, con riferimento alla revoca di tale rappresentante, il procedimento camerale previsto all’art. 1105, comma quarto, c.c.
Peraltro, in materia di comunione in generale, il Tribunale esprime in ogni caso perplessità in ordine alla possibilità di ricorrere al detto procedimento camerale nell’ipotesi della mancata formazione della maggioranza necessaria ai fini della revoca dell’amministratore della cosa comune, nella misura in cui l’art. 1105, comma quarto, c.c. risulta meramente diretto a supplire ad un’inerzia dei comunisti e non già a risolvere, in via contenziosa, un conflitto sorto tra essi e l’amministratore.