La Suprema Corte, a mezzo della pronuncia di specie, ha avallato la decisione con cui la Corte di merito aveva statuito che la qualifica di quadro nelle aziende bancarie non presuppone la necessaria attribuzione di poteri negoziali nei confronti di terzi, trattandosi di potestà il cui effettivo esercizio è configurato dalla lettera dell’art. 66 del C.C.N.L. del 7 novembre 1999 solo come eventuale. Tale interpretazione, afferma la Suprema Corte, è rispondente ai criteri di ermeneutica contrattuale sanciti dagli artt. 1362 – 1363 cod. civ., i quali prevedono, infatti, che qualora il senso letterale riveli con chiarezza e univocità la comune volontà dei contraenti, non sia dato al giudice il ricorso a criteri ermeneutici diversi (e sussidiari) rispetto a quello meramente letterale; il ricorso a questi ultimi giustificandosi solo in presenza di espressioni ambigue.
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