Affinché l’assemblea sia legittimata a deliberare sulla rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo è necessario che l’ordine del giorno contempli, in modo specifico, tale tema.
Il Tribunale di Roma, nel caso in esame, si trova a decidere del reclamo contro il decreto con cui lo stesso Tribunale aveva cautelarmente sospeso la delibera assembleare di rinuncia all’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico e del collegio sindacale di una s.p.a, impugnata dal socio che, ai sensi dell’art. 2393-bis c.c., aveva promosso l’azione, poi rinunziata.
Il ricorrente aveva, in particolare, contestato la validità della delibera, in merito alla completezza dell’ordine del giorno: il quale si limitava a prevedere una discussione sull’azione, ma non sulla sua rinuncia, da parte dell’adunanza. Il tribunale sul punto aveva cautelarmente accolto tale doglianza, in considerazione del disposto dell’art. 2393, ultimo comma, c.c., il quale, consentendo ai soci, titolari di un quinto del capitale sociale, di esercitare il veto sulla delibera di rinuncia, rende indispensabile una loro preventiva informazione sull’eventualità che siffatto argomento sia oggetto di decisione da parte dell’assemblea.
I giudici romani, in sede di reclamo, vanno a confermare l’ordinanza di sospensione, rigettando il ricorso proposto dalla società, nel quale era, tra l’altro, affermato come una specifica statuizione dell’ordine del giorno sulla rinuncia all’azione sociale di responsabilità fosse superflua, in quanto tale potere è espressamente previsto dalla legge. Sotto tale profilo, si replica come ogni competenza assembleare sia stabilita dalla legge, senza perciò esonerare da un’apposita indicazione nell’ordine del giorno che ne legittimi l’esercizio. Si evidenzia, inoltre, come sia lo stesso ordinamento giuridico a stabilire i casi in cui l’assemblea può assumere decisioni non contemplate nell’ordine del giorno, come avviene per l’esercizio dell’azione di responsabilità in sede di approvazione del bilancio. La società ricorrente aveva, poi, rilevato come la rinuncia fosse una decisione non preventivabile, in quanto frutto di una discussione in merito all’azione di responsabilità. Su tale contestazione, i Giudici riscontrano un’inversione logica e giuridica del ragionamento: intanto l’assemblea è legittimata a discutere un certo argomento in quanto lo stesso è stato inserito nell’ordine del giorno, ergo l’assemblea in questione non avrebbe proprio potuto trattare della rinuncia all’azione di responsabilità.
Infine, in merito al periculum in mora, il Tribunale di Roma ne ravvisa la sussistenza là dove la sospensione della delibera di rinuncia evita al ricorrente il danno consistente nella definitiva impossibilità di verificare la fondatezza degli addebiti proposti contro l’organo amministrativo e di controllo, mentre l’esecuzione della stessa decisione non è in grado di arrecare alcun pregiudizio alla società.