Delle novità in materia di operazioni con parti correlate parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 febbraio. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
Al collegio sindacale non compete di accertare il rispetto della disciplina in materia di operazioni con parti correlate (OPC) solo dal punto di vista formale, attraverso il mero controllo della conformità procedurale delle delibere assunte e del rispetto della disciplina nell’ambito delle riunioni degli organi sociali.
Diversamente, la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori, realizzate al di fuori dell’oggetto sociale.
Il collegio sindacale, infatti, è sempre tenuto ad esplicare la sua funzione di controllo ed è ritenuto responsabile in ogni caso di omesso o inadeguato esercizio dell’attività di controllo, non essendo il danno un elemento costitutivo dell’illecito, quanto invece parametro per la determinazione della sanzione.
La responsabilità dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall’esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall’art.149 del d.lgs. n. 58 del 1998.
Ed invero la funzione del collegio sindacale si estrinseca nel controllo del regolare svolgimento della gestione della società, posto che il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 c.c. non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma si estende a tutta l’attività sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali. Nelle società quotate in borsa, tale dovere si fa ancora più stringente, in vista della funzione di garanzia dell’equilibrio del mercato.