In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ove siano poste in essere operazioni con “parti correlate” i sindaci non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di “correttezza sostanziale”, per difetto di indipendenza dell’“advisor”, risultante dalle emergenze e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che è quello d’impedire silenti svuotamenti societari.