È fonte di responsabilità illimitata del liquidatore, nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della “par condicio creditorum”, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c..
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte affronta il tema della configurabilità, in sede di liquidazione di una società di capitali, di una “concorsualità liquidatoria”, tale da imporre al liquidatore un obbligo di informare la gestione liquidatoria e la distribuzione dell'attivo patrimoniale al criterio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c.. Gli Ermellini prendono le mosse da un'analisi funzionale dell'attività liquidatoria, la cui finalità, ex art. 2489, comma 1, c.c., deve ravvisarsi primariamente nel soddisfacimento dei creditori sociali (e, solo eventualmente, nella distribuzione ai soci delle attività residue). Gli elementi attivi del patrimonio sociale mantengono infatti, per tutta la fase di liquidazione e fino alla cancellazione della società, una funzione di garanzia patrimoniale generica dell'adempimento delle obbligazioni sociali (art. 2740 c.c.).
Ne consegue che, pur in mancanza di espressi riferimenti legislativi, alla gestione liquidatoria devono applicarsi i principi generali in materia di responsabilità patrimoniale, primo tra tutti il criterio della parità di trattamento fra i creditori, con obbligo del liquidatore di procedere al soddisfacimento dei creditori sociali, per conto della società debitrice, in ottemperanza al principio della par condicio creditorum e nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione (art. 2741, comma 2, c.c.). Correlativamente, gli organi liquidatori sono tenuti, prima di procedere al pagamento dei debiti sociali, ad accertare l'esatta composizione dell'esposizione debitoria della società, graduando i debiti sociali alla luce delle cause di prelazione che li assistono.
La condotta del liquidatore che, in una situazione d'incapienza del patrimonio sociale rispetto alla massa dei debiti, esegua pagamenti in via preferenziale ad alcuni creditori o pretermetta crediti assistiti da cause di prelazione, costituisce pertanto violazione degli obblighi connaturati alla funzione dello stesso, tale da far incorrere il liquidatore in responsabilità illimitata ex art. 2495, comma 2, c.c. laddove a tali pagamenti consegua, nel bilancio finale di liquidazione, “un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione”. Con la precisazione che il creditore rimasto insoddisfatto, per far valere la responsabilità del liquidatore, potrà limitarsi a dedurre l'omesso pagamento di un credito esistente all'apertura della liquidazione e il danno subito in virtù del mancato soddisfacimento (da computarsi in base al grado di priorità rispetto ad altri crediti andati soddisfatti). Sarà viceversa il liquidatore che, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in relazione al dovere di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale, avrà “l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione”.