La clausola di «roulette russa» non è nulla per rimettere al mero arbitrio di una parte la determinazione dell’oggetto, dal momento che il meccanismo operativo della stessa – che attribuisce all’oblato la facoltà di scegliere se acquistare l’altrui partecipazione o vendere la propria – esclude di per sé e in radice la determinazione di un prezzo arbitrario.
È valida la clausola di cd. «roulette russa» anche in assenza dell’equa valorizzazione della partecipazione, in particolare quando la clausola è inserita in una convenzione parasociale, posto che il funzionamento della clausola – per cui è attribuita la facoltà di scelta se acquistare l’altrui partecipazione o vendere la propria – non determina per l’oblato la soggezione ad un altrui diritto potestativo “di riscatto” e non si traduce quindi in un’ipotesi di exit forzosa per il socio oblato. Posta la funzione “anti-stallo” della clausola, il valore può peraltro anche essere validamente parametrato a quello di liquidazione e non a quello previsto per il recesso ex art. 2437-ter c.c.
La subordinazione dell’attivazione della clausola di «roulette russa» a determinati eventi, tipicamente il “dead-lock” societario, impedisce di impingere nel divieto del patto leonino dal momento che non è determinata alcuna esclusione totale e costante dalla partecipazione agli utili o alle perdite.