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Giurisprudenza

La clausola di tag-along in un patto parasociale non opera nel caso di trasferimento di azioni infragruppo

2 Aprile 2020

Mirta Morgese, Notaio, Dottoranda di Ricerca in Impresa, Lavoro e Istituzioni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tribunale di Milano, 6 maggio 2019, n. 4295 – Rel. Riva Crugnola

In caso di obbligazione solidale scindibile, quale quella esistente tra debitore principale e garante, non sussiste litisconsorzio necessario in primo grado tra i condebitori solidali: il creditore può convenire validamente in giudizio anche solo uno di essi.

In presenza di una clausola di tag-along di derivazione negoziale di dubbia interpretazione rispetto alla sua operatività in occasione di trasferimenti infragruppo, va indagata la comune volontà delle parti ed al tal fine, anche ai sensi dell’art. 1362 c.c., può risultare dirimente valutare il tenore letterale di un accordo preparatorio del patto, in cui la clausola è contenuta. In seconda istanza, va tenuta presente la ratio della pattuizione, in base alla quale la stessa mira a salvaguardare la posizione del socio di minoranza, all’esito del trasferimento della partecipazione sociale del socio di maggioranza, garantendogli il diritto a trasferire la propria partecipazione insieme a quella maggioritaria. Ove si tratti di trasferimento interno al gruppo non sussiste alcun mutamento rilevante della condizione del socio tutelato e, quindi, la clausola non può essere chiamata ad operare, salvo una sua chiara formulazione in senso opposto.

La fattispecie, decisa dal Tribunale di Milano, riguarda un diritto di co-vendita di cui l’attore chiede l’esecuzione in forma specifica. La domanda viene azionata nei soli confronti della società Capogruppo, garante rispetto alla relativa obbligazione, posto che la società controllata partecipata, obbligata invece in via principale, nelle more del giudizio, era stata cancellata dal Registro delle Imprese. A fronte dell’eccezione preliminare di improcedibilità, sollevata dalla convenuta, dovuta all’incompletezza del contraddittorio, il Tribunale di Milano rileva come le società del gruppo siano, nel caso di specie, solidalmente obbligate nei riguardi della parte attrice e come si tratti di un’obbligazione scindibile, tale per cui il rapporto processuale possa legittimamente instaurarsi anche con uno solo dei condebitori, senza necessità di chiamare in causa anche l’altro. Il litisconsorzio necessario si andrebbe a realizzare, chiarisce il testo della Sentenza, solo nel secondo grado di giudizio, ove nel primo fossero convenuti garante e garantito e, in sede d’impugnazione, fossero riproposti temi comuni ad entrambe le parti.

Nel merito si tratta di decidere sulla operatività della clausola di tag-along, di natura parasociale, in occasione di trasferimenti infragruppo. Nel caso oggetto di esame, infatti, vi era stata una cessione di azioni della società partecipata dall’attore ad altra società controllata dal medesimo soggetto e la parte attrice pretendeva di alienare, alle stesse condizioni, anche il proprio pacchetto azionario. La tesi positiva sostenuta da quest’ultima si basa su due considerazioni: la prima attiene la sussistenza, nella fattispecie in esame, di un vero e proprio contratto di vendita, ovvero di scambio di azioni contro prezzo, per quanto perpetrata nell’ambito di un gruppo, tale da non esimere il socio di maggioranza dal garantire anche al socio di minoranza il trasferimento delle relative azioni. La seconda riguarda la circostanza per cui il patto parasociale era stato preceduto da un accordo preliminare, nel quale veniva espressamente esclusa la sussistenza del diritto di co-vendita, in ipotesi di cessione di azioni all’interno del gruppo: la mancanza di questa precisazione nel patto definitivo avrebbe dovuto palesare, di contro, la volontà di rendere operativa la clausola anche in tale circostanza.

Siffatta prospettazione non viene accolta dal Collegio giudicante, il quale ritiene che dal tenore letterale della pattuizione si evinca, invece, come la clausola di tag-along debba operare solo ove l’alienazione delle azioni avvenga in favore di soggetti effettivamente terzi e non anche verso altre società del gruppo. Si sottolinea, poi, come siano gli stessi artt. 1362 c.c. a prescrivere, in sede di interpretazione del contratto, di rintracciare la comune volontà delle parti anche da fonti esterne al negozio, quale può essere un accordo precedente, in cui veniva pianificato di circoscrivere l’applicazione della clausola alle sole cessioni esterne al gruppo. L’argomento dirimente per negare all’attore il diritto di co-vendita, a parere del Tribunale di Milano, si sostanzia, però, nella ratio della pattuizione in esame. La clausola di tag-along mira, difatti, a tutelare il socio di minoranza, quando questi, al momento della cessione delle azioni da parte del socio di maggioranza, rimanga bloccato nella società, a causa della poca appetibilità della sua partecipazione, subendo involontariamente un mutamento significativo della propria posizione. Ebbene, ove il trasferimento sia posto in essere in favore di altra società del gruppo, non si va a modificare, in alcun modo, la condizione del socio titolare di una partecipazione minoritaria e, dunque, non vi sono ragioni per garantirgli l’uscita dalla società, cedendo il proprio pacchetto azionario.

 


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