Confermando il proprio orientamento (Cass., 4 dicembre 2015, n. 24715; Cass., 12 giugno 2014, n. 13378; Cass. 22 aprile 2009, n. 9619), la Cassazione afferma che il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, anche quando la stessa è esercitata dal curatore in sede fallimentare, inizia a decorrere dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti.
A questo proposito, nel caso in esame, la mancata prova da parte dei convenuti circa la pubblicazione del bilancio di esercizio (da cui risultava la negatività della situazione patrimoniale) impedisce di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di approvazione del bilancio stesso; non potendosi desumere, in mancanza della pubblicazione, la conoscibilità in capo ai terzi dell’effettiva situazione patrimoniale della società.