Salvi i casi limite di società avente durata pluricentenaria e di società con oggetto sociale specifico e realizzabile entro un certo tempo, ma avente durata fissata ben oltre tale termine, la previsione di una durata eccessivamente lunga di una società di capitali non può, di per sé, essere considerata elusiva della disciplina in tema di recesso del socio da società costituita a tempo indeterminato, di cui all’articolo 2437, comma 3 del codice civile, perché la normativa non prevede un parametro oggettivo di riferimento, in base al quale tale elusività possa essere valutata.
Ponendosi in contrasto con alcuni orientamenti recenti espressi dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, il Tribunale di Milano esclude che possano fungere da parametro di valutazione della eccessiva durata di una società di capitali tanto la durata della vita umana, che postulerebbe un’applicazione analogica dell’articolo 2285 del codice civile, applicabile alle società di persone, stante la profonde differenze strutturali tra i due tipi di enti, quanto la tipologia di oggetto sociale, dal momento che, nella maggior parte dei casi, esso si riferisce ad attività d’impresa suscettibili di protrarsi per un arco di tempo indeterminabile.