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Giurisprudenza

Omessa convocazione di un socio receduto e profili di invalidità delle decisioni dei soci: tra nullità e annullabilità

2 Ottobre 2019

Maria Lucia Passador, Dottore di ricerca in Business and Social Law, Università Bocconi

Cassazione Civile, Sez. I, 16 settembre 2019, n. 22987 – Pres. Valitutti, Rel. Tricomi

Di cosa si parla in questo articolo
Il prossimo 21 novembre si terrà a Milano il Convegno di rassegna di giurisprudenza ed orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

In tema di invalidità delle delibere assembleari della s.r.l., per difetti concernenti la convocazione, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza che la convocazione non solo deve essere spedita anteriormente, ma deve, comunque essere ricevuta prima dell’assemblea al fine di consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo. Peraltro, dall’art. 2479-ter, 1° comma, c.c. si desume che la facoltà di impugnazione nel termine breve è attribuita ai soci che non hanno consentito alla deliberazione, ossia ai soci assenti, astenuti e, naturalmente, a quelli dissenzienti, tra i quali non è possibile far rientrare i soci non avvisati, poiché la loro mancata comparizione non può assumere la veste di una sciente assenza, né ancor meno di una forma di astensione o di dissenso.

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito come gli artt. 2497-bis, comma primo, c.c e 2497-ter, commi primo e terzo, c.c. – rectius, la loro “sinergica combinazione” – confermino la necessità di una informazione preventiva in contesto assembleare. Essi pongono due “cardini imprescindibili” – fissati dal legislatore della Riforma a pena di nullità – a tutela della «corretta formazione della volontà sociale deliberativa […], e cioè l’informazione preventiva dei soci in merito all’avvio del procedimento deliberativo e l’informazione sugli argomenti da trattare». Dunque, con riferimento al caso in esame, i giudici della Suprema Corte ritengono che il mancato invio dell’avviso della convocazione ad uno dei soci, benché receduto nell’anno cui è riferita la delibera di approvazione del bilancio, determini un’ “assenza assoluta di informazione” ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 3, c.c., e che la relativa delibera possa essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione della decisione dei soci nel relativo libro.

Nel caso di specie, a seguito di una delibera assembleare che approvava il bilancio e ripartiva tra i soci l’esposizione debitoria risultante dal bilancio di una società cooperativa a responsabilità limitata, il Tribunale di Voghera emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti di un socio della medesima, il quale si opponeva «eccependo l’inesistenza della prova scritta del credito, oltre che l’inesistenza del credito stesso, nonché incidentalmente la nullità della delibera assembleare per omessa previa convocazione del socio», receduto nel giugno 2007, esercizio oggetto di approvazione nella sentenza in esame. Mentre il Tribunale di merito revocava il decreto ingiuntivo in ragione dell’invalidità della delibera; al contrario, la Corte d’appello competente respingeva l’appello incidentale del socio, che dunque propone ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo come la delibera assembleare e il decreto ingiuntivo – emesso senza la prova scritta dell’esistenza del credito, stante la mancata esposizione dei fatti – avrebbero dovuto essere ritenuti nulli.

I giudici della Suprema Corte anzitutto rilevano l’omessa convocazione del socio all’assemblea de qua, cui egli avrebbe dovuto partecipare in quanto socio receduto nell’esercizio oggetto di delibera ex art. 2352 c.c. (e chiamato statutariamente a ripianare le perdite sociali). Inoltre, ai sensi dell’art. 2497-bis c.c., la convocazione dell’assemblea avrebbe dovuto «assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare» (in senso concorde, Cass. Sez. UU. n. 23218 del 14 ottobre 2013, che precisa come essa debba consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo), con avviso inviato «mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima».

Di qui, gli ermellini ritengono che la delibera, correttamente notificata, si debba considerare come annullabile, con conseguente applicazione dell’art. 2497-ter, comma primo, c.c., secondo cui tali decisioni possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci (sull’interpretazione della disposizione è concorde anche la giurisprudenza pronunciatasi in argomento: Cass. n. 11186 del 22 agosto 2001; Cass. n. 9364 11 giugno 2003; Cass. n. 18845 del 26 settembre 2016). Al contrario, tale delibera non potrebbe essere considerata come nulla, con applicazione dell’art. 2497-ter, comma terzo, c.c., in quanto nel caso di specie non si può registrare una “assenza assoluta di informazione” che legittima l’impugnazione da parte di “chiunque vi abbia interesse” entro tre anni dalla trascrizione. Tale nullità sarebbe peraltro rilevabile anche dal giudice d’ufficio (così Cass. n. 16265 del 27 giugno 2013 e Cass. n. 27736 del 31 ottobre 2018).

 

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