In tema di estinzione della società, a seguito di cancellazione della stessa dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2495 c.c., ove il socio unico di società di capitali successivamente deceda, gli eredi di questi possono proseguire il giudizio, con sanatoria ex tunc di tutti i precedenti vizi processuali verificatisi in precedenza, con il conferimento del mandato ad litem per proporre il ricorso all’ex amministratore, invece che al liquidatore, la cui nomina era stata già iscritta nel registro delle imprese ex art. 2487 bis comma 3 c.c., e con la costituzione in giudizio da parte della società già estinta.
La prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del socio unico deceduto, dopo Ia cancellazione della società al registro delle imprese, con la conseguente estinzione della stessa, comportando l’implicita abdicazione dal diritto di ricevere un autonomo avviso di accertamento ai sensi dell’art. 36 comma 5 d.p.r. 602/1973, fa presumere l’avvenuta distribuzione in loro favore di parte dell’attivo ricavato alla liquidazione volontaria dei beni.