Le rettifiche sui crediti deteriorati sono determinate sulla base di criteri che non attengono alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale dell’impresa bancaria, ma alla opportunità e discrezionalità gestoria, che è preclusa al sindacato di legalità demandato al giudice adito ex art. 2377 c.c.
Infatti, la convenienza e l’opportunità di una delibera per l’interesse della società, nel caso di specie contestata in ragione dell’errata valutazione delle rettifiche sui crediti perché eccessive, non congrue e non necessarie, non è appuntabile né sindacabile secondo il noto principio della c.d. business judgement rule, da cui discende che il controllo del giudice è circoscritto alla verifica di conformità a legge e statuto.