In caso di trasformazione di una S.R.L. in una S.P.A., al recesso del socio assente o dissenziente si applica la disciplina prevista per il recesso nelle S.R.L. Sarebbe infatti contraddittorio e contrario a buona fede applicare la disciplina relativa alla società risultante dalla trasformazione, stante la funzione di tutela della minoranza connessa all’attribuzione di un diritto di recesso.
Ai sensi dell’art. 2473, co. 1, c.c., nelle S.R.L. termini e modalità di esercizio del recesso sono stabiliti dallo statuto. Laddove lo statuto non preveda alcun termine, non può applicarsi per analogia la disciplina codicistica dettata per le S.P.A. Pertanto, sarà il giudice di merito a dover stabilire se il recesso sia stato esercitato secondo correttezza e buona fede, all’esito di un giudizio di bilanciamento tra le esigenze di certezza della società e le contrapposte esigenze dei soci di minoranza. In particolare, da un lato il diritto di recesso dev’essere esercitato in un momento tale per cui esso sia temporalmente riconducibile alla causa che lo ha provocato; dall’altro, occorre che i termini di recesso non siano così brevi da rendere eccessivamente oneroso l’esercizio del diritto per la parte legittimata.