Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate notificava ad una s.r.l., posta in liquidazione e cessata per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, degli avvisi di accertamento a carico della società. La C.t.r. annullava gli avvisi di accertamento, rilevando l’impossibilità di esperire l’azione di responsabilità nei confronti dei soci in mancanza di un titolo di credito certo e definitivo, precostituito dall’Amministrazione anteriormente alla chiusura della liquidazione della società. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
Nella decisione in esame, la Suprema Corte anzitutto premette il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci. Con riguardo al meccanismo successorio la Corte precisa di non condividere l’orientamento secondo cui i soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d’imposta solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. La conclusione, infatti, non è in linea con quanto affermato dalle sezioni unite (Cass. 12 marzo 2013, n. 6070), per cui sono i soci a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 7 aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035).
In applicazione di tale principio, i giudici di legittimità nell’ordinanza del 2 luglio 2018, n. 17243 affermano che non può escludersi, come erroneamente fatto nella sentenza impugnata, il soddisfacimento dei crediti erariali nell’ipotesi di loro non esecutività al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese. E difatti: “non esulano dalla disciplina di cui all’art. 2495 c.c. i crediti oggetto di accertamento sopravvenuti alla data della cancellazione della società, in relazione ai quali sussiste la piena responsabilità dei soci. Tale responsabilità opera indipendentemente dalla mancata definitività del debito tributario al momento del riparto in base alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e non subisce limitazione alcuna in ragione dell’entità del conferimento in favore dei soci”.