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Giurisprudenza

Popolare di Vicenza: sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi

13 Giugno 2018

Corte d’Appello di Venezia, 20 febbraio 2018 – Pres. Rel. Di Francesco

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto, pronunciata sull’opposizione ad un provvedimento sanzionatorio della Consob, la Corte d’Appello di Venezia, richiamando l’orientamento espresso dalla Cassazione (nn. 2737/2013 e 17799/2014), ha ricordato come il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati, attraverso i rapporti dei quali la legge onera questi ultimi.

Anche i primi, infatti, devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio (al quale è affidata l’approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell’intermediario), hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo.

E ciò non solo in vista della valutazione dei rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l’esercizio dei poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione.

Con riferimento al caso della Banca Popolare di Vicenza, la condotta dolosa dell’alta dirigenza della stessa Banca risulta quindi irrilevante rispetto alle violazioni (ampiamente descritte nel provvedimento allegato) contestate dalla Consob in relazione:

  • all’omessa adozione di idonei processi in materia di prestazione dei servizi di investimento e di periodica verifica dell’adeguatezza degli stessi,
  • alle carenze concernenti la gestione degli ordini dei clienti,
  • alle carenze relative al processo di determinazione del valore delle azioni della stessa Banca,

perché neppure l’eventuale dimostrazione dell’attuazione di un disegno diretto a occultare le numerose irregolarità operative addebitate dalla Consob alla Direzione Generale potrebbe incidere sulla colpevole inerzia dimostrata dai componenti del CdA nel colmare le sopra indicate lacune e irregolarità procedurali, a loro note o che tali avrebbero dovuto essere in ragione della peculiare competenza e professionalità richieste ai componenti del CdA di una banca, carenze che hanno esse stesse consentito alla Direzione Generale di violare con dolo la normativa di settore.

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