Nella sentenza in esame il Tribunale di Roma ribadisce un principio essenziale del diritto societario, chiarendo gli effetti giuridici che conseguono da un’operazione di scissione parziale, con particolare riguardo ai rapporti giuridici che vengono trasferiti in capo alla società beneficiaria ad esito della suddetta operazione.
Nel caso di specie, la società attrice rivendicava il diritto ad ottenere il risarcimento ex art. 2043, cod. civ., a seguito di un incidente stradale che aveva causato gravi danni ad un proprio albergo, che rientrava nel cespite patrimoniale oggetto di una operazione di scissione parziale dalla convenuta società madre. Quest’ultima, dopo essersi regolarmente costituita in giudizio, eccepiva che il danno era avvenuto ancor prima che la scissione fosse stata ideata, che il danno era stato riparato a spese della convenuta e infine che il progetto di scissione era stato redatto sulla base del bilancio al 31 dicembre 2006, data antecedente all’operazione di scissione, quando i danni erano già stati appunto riparati dalla convenuta. Si costituiva in giudizio altresì la compagnia assicurativa, che instava per l’accoglimento delle eccezioni formulate da parte convenuta.
Nell’accogliere la pretesa attorea, il Tribunale di Roma riprende il disposto dell’articolo 2506, comma primo, cod. civ., rubricato “Forme di scissione”, secondo cui “Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”.
A tal riguardo, il Tribunale sottolinea come risulta essere un principio consolidato nel diritto societario e confermato dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ., sentenza n. 5874/2012) quello secondo cui da una scissione parziale si ha un effetto traslativo dei beni e diritti oggetto del progetto di scissione, con conseguente successione a titolo particolare da parte della newco nei rapporti giuridici originariamente facenti capo alla società scissa. All’uopo si devono infatti ritenere applicabili in via analogica e per quanto compatibili le norme in materia di cessione del ramo d’azienda, ed in particolare la norma di cui all’art. 2558, cod. civ., che ribadisce come “l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa”, sempreché ovviamente tali contratti non siano connotati dal cosiddetto intuitu personae.
Nell’atto di scissione predisposto dal Notaio viene esplicitamente indicato che la convenuta “trasferisce parte del proprio patrimonio rappresentato dagli elementi attivi e passivi contenuti nel progetto di scissione cui si fa espresso rinvio”, nel quale viene incluso il cespite patrimoniale dell’albergo oggetto del sinistro stradale. Come ha inoltre sottolineato il Tribunale di Roma, “in tema di effetti patrimoniali della scissione, era previsto che sarebbero rimaste a favore del patrimonio trasferito e quindi della società beneficiaria, odierna attrice, le sopravvenienze attive che si fossero manifestate a partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti, sempre che le stesse fossero pertinenti a detto patrimonio trasferito”. Non v’è dunque dubbio che, alla luce della normativa applicabile e dal testo del progetto di scissione richiamato dal Tribunale di Roma, l’albergo rientrasse nel cespite oggetto di trasferimento nella newco, insieme peraltro a tutti i diritti ad esso connessi, incluso dunque il diritto al risarcimento del danno per cui la società attrice è causa. Ed infatti, prosegue correttamente il Tribunale, “è ben vero che l’evento dannoso si è verificato […] prima ancora del progetto di scissione e quando la convenuta era l’unica proprietaria dell’Hotel […], ma è altrettanto vero che il diritto al risarcimento, diritto connesso all’azienda oggetto del trasferimento in sede di scissione, è passato in capo alla società beneficiaria, unica legittimata ad ottenere l’accertato ristoro di danni”, a nulla rilevando le eccezioni sollevate dalla convenuta, secondo cui essa avrebbe all’epoca riparato i danni causati dal sinistro stradale all’albergo, in quanto la convenuta era al tempo proprietaria dell’azienda e in quanto tale tenuta a provvedere alla riparazione, e quella secondo cui il progetto di scissione sarebbe stato predisposto sulla base di un bilancio antecedente alla scissione, laddove la circostanza che erano state iscritte le poste a bilancio relativamente alle spese sostenute per i lavori di ripristino dell’albergo dimostrerebbe al contrario che la convenuta avesse già ricompreso nell’operazione di scissione anche tali poste passive, così comportando una riduzione dell’attivo.
Quanto all’eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa, secondo cui il credito al risarcimento del danno sarebbe stato ceduto ad una società terza e, dunque, nulla dovrebbe essere corrisposto alla società attrice, anche tale pretesa è, a detta del Tribunale, infondata.
In forza dell’antico principio secondo cui “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”, infatti, il cessionario che acquista un credito a non domino non ne diventa certo il proprietario. Alla luce di quanto sopra, la compagnia assicurativa è tenuta ad adempiere alla propria obbligazione di pagamento nei confronti della società attrice, unica legittima proprietaria del diritto al risarcimento del danno per cui è causa.