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Giurisprudenza

Invalidità della delibera assembleare per mancata indicazione dell’argomento trattato e deliberato nell’ordine del giorno

10 Gennaio 2018

Alessia Benevelli

Tribunale di Roma, 4 aprile 2017, n. 6673 – Pres. Mannino, Rel. Bernardo

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma si è pronunciato in tema di invalidità di delibera assembleare di S.p.A. Nella prospettazione del socio impugnante, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio era stata presa anche la decisione di porre a carico di soci le perdite complessive di bilancio, ma in modo illegittimo: il predetto riaddebito, infatti, non era stato posto all’ordine del giorno indicato nell’avviso di convocazione; in secondo luogo l’assemblea non avrebbe il potere di imporre ai soci il ripianamento dell’esposizione debitoria, dovendosi invece seguire il procedimento previsto dagli artt. 2348 c.c. e s.s. Di qui l’impugnativa per violazione dell’art. 2366 c.c., nonché per impossibilità giuridica dell’oggetto della delibera.

Il Tribunale, esaminando il primo motivo di impugnazione, ha osservato come l’ordine del giorno, in effetti, non avesse in alcun modo accennato alle eventuali decisioni relative alle perdite di bilancio, non potendo le stesse essere ricomprese nella voce “varie ed eventuali”. L’argomento risultava pertanto trattato senza alcun preventivo preavviso, con conseguente illegittimità della delibera. Quest’ultima, peraltro, risultava illegittima anche da un punto di vista sostanziale, posto che l’assemblea non ha alcun potere di imporre ai soci il ripianamento dell’esposizione debitoria, potendo questi ultimi deliberare unicamente la riduzione del capitale e il contestuale aumento. Né un tale potere potrebbe derivare da eventuali patti parasociali, che possono produrre effetti (obbligatori) nei confronti degli aderenti, ma non nei confronti della società né tantomeno nei confronti dei soci non pattisti.

Il Tribunale ha quindi concluso per la declaratoria di illegittimità della delibera de quo nella parte in cui ha stabilito di porre a carico dei soci le perdite accertate dal bilancio in quella sede approvato.

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