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Giurisprudenza

Sulla responsabilità da mancato controllo degli amministratori non esecutivi

10 Gennaio 2018

Cassazione Civile, Sez. I, 29 dicembre 2017, n. 31204 – Pres. Ambrosio, Rel. Nazzicone

Di cosa si parla in questo articolo

Nelle società di capitali, l’obbligo di controllo accomuna amministratori non esecutivi e indipendenti, sindaci, revisori, comitato per il controllo interno, organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231 del 2001, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate di cui all’art. 154-bis d.lgs. n. 58 del 1998.

Esiste, dunque, un «sistema di controllo policentrico», finalizzato ad ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione; e lo scopo ultimo potrebbe ritenersi quello della diffusione di una cultura della legalità imprenditoriale.

Ciò tanto più quando l’impresa rivesta peculiare interesse per il mercato, attesa la delicatezza degli interessi implicati nell’attività costituente l’oggetto sociale (come in quelle bancarie ed assicurative).

Inoltre, allorché si sia in presenza di gruppi di società o di società a ristretta base familiare che detenga la maggioranza del capitale, soggetta ad influenze esterne anche pregiudizievoli, la conformazione della struttura societaria induce a particolarmente intensi doveri di controllo.

Sulla base di tali principi la Cassazione ha conferma la sentenza impugnata, che aveva ritenuto raggiunta la prova della colpa in capo agli amministratori non esecutivi, sulla base delle evenienze indicate (la mancanza di un sistema di controlli interni; le solo sporadiche riunioni e decisioni del comitato fidi e del consiglio di amministrazione, organi che unici avevano il potere decisorio sull’emissione delle polizze di maggiore ammontare; l’individualità nei registri delle polizze stipulate in spregio della divisione interna dei poteri societari; l’esistenza di iniziative imprenditoriali autonome da parte dei delegati, o addirittura di soggetti esterni, ben oltre i limiti dei poteri dei primi; la gestione familistica della società), che avrebbero dovuto indurre i medesimi ad attivarsi per impedire il protrarsi delle condotte illecite e delle loro conseguenze pregiudizievoli.

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