Con la sentenza in commento il Tribunale di Milano si è occupato della definizione dei confini della responsabilità dei membri del collegio sindacale, rectius della valutazione dei profili di responsabilità in capo al collegio sindacale nel caso in cui i componenti dello stesso si limitino a rassegnare le proprie dimissioni senza adottare provvedimenti endo ed extra societari necessari a reagire alle irregolarità riscontrate (e sfociate poco dopo nella dichiarazione di fallimento della società). Nel caso de quo il collegio sindacale, dopo reiterati rilievi e diffide all’organo amministrativo, si era dimesso in blocco, deliberando contestualmente ex art. 2406, comma 2, c.c. la convocazione dell’assemblea dei soci per l’esame della situazione economica e finanziaria e adozione degli opportuni provvedimenti nonché per la nomina del nuovo collegio sindacale.
Il Tribunale ha fatto proprio l’indirizzo giurisprudenziale (ormai consolidato) favorevole alla valutazione anche della mancata attivazione della denuncia ex art. 2409 c.c. alla stregua di un’omissione di diligente cautela dovuta dai sindaci tale da integrare una violazione del dovere di vigilanza imposto al collegio sindacale ex art. 2407, comma 2, c.c. Perché ciò sia possibile è necessario che venga “accertato, con giudizio ex ante, il nesso causale tra l’omissione del controllo dovuto e le conseguenze dannose che ne siano derivate, verificando se un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell’esercizio dei loro compiti (tra cui la mancata tempestiva segnalazione della situazione agli organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori”. Valutando quindi le circostanze del caso concreto, il Tribunale è giunto a dare una risposta affermativa: il collegio sindacale, infatti, era risultato pienamente a conoscenza non solo della volontaria sottrazione degli amministratori ad ogni forma di rendicontazione da oltre un anno (e ciò nonostante le diffide scritte dei sindaci), ma anche dell’interruzione del pagamento di qualsiasi imposta, del mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti nonché del sopravvenire di ingiunzioni di pagamento e addirittura dello sfratto per morosità. Il collegio avrebbe pertanto dovuto sapere che la convocazione dell’assemblea non avrebbe portato alcun risultato utile, soprattutto dopo che la stessa, escludendo i sindaci dimissionari, era andata deserta.
In una situazione di tale crisi “la diligentia quam in concreto pretensibile da soggetti di specifica preparazione funzione professionale avrebbe richiesto di prendere atto dell’esito assembleare attivando proprio in conseguenza di esso, quale epilogo di una serie di irregolarità di crescente gravità, il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.”.