Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte si pronuncia nuovamente sulla questione relativa all’interpretazione dell’art. 2949, comma 1, c.c., inerente alla prescrizione in materia societaria, secondo cui “si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese”.
In particolare, la vicenda de qua attiene specificamente al termine di prescrizione, decennale o quinquennale, applicabile all’azione di regresso promossa da uno dei soci di una s.n.c. nei confronti degli altri soci e ciò tanto nell’ipotesi di azione esperita per il recupero delle somme versate in società a titolo di finanziamento, tanto nel caso di azione di regresso promossa nei confronti degli altri soci per l’avvenuto pagamento di un debito della società.
Orbene, a parere della Corte, l’art. 2949, comma 1, c.c. deve essere interpretato in modo restrittivo, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi applicabile alle sole fattispecie che abbiano la propria fonte nel contratto sociale ovvero in una deliberazione sociale e che dunque siano legate da un vincolo di consequenzialità genetica con i predetti atti.
Ne deriva, pertanto, che l’art. 2949, comma 1, c.c., “riguarda unicamente i diritti che derivano da rapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dal successivo svolgimento della vita sociale. Con esclusione, pertanto, di quanto legato solo occasionalmente all’organizzazione dell’ente e di quanto attinente in modo diretto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale”.