Nella sentenza in esame il Tribunale di Roma è chiamato a deliberare in merito ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. relativa all’assegnazione di immobili posta in essere nell’ambito di un’operazione di scissione parziale coinvolgente società a responsabilità limitata. Dopo aver ribadito la funzione meramente conservativa dell’azione revocatoria (il cui esperimento determinerebbe la sola inefficacia dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore a favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria), la Corte evidenzia come condizione di proponibilità della stessa la titolarità di ragioni di credito nei confronti del debitore, accogliendo inoltre una nozione di credito estremamente lata, comprensiva della ragione o aspettativa e prescinde dai normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Relativamente al caso di specie, il Tribunale si pronuncia in primo luogo a favore dell’esperibilità del rimedio di cui all’art. 2901 c.c. anche in relazione agli atti di “disposizione patrimoniale” posti in essere nell’ambito di operazioni societarie di scissione. L’atto di scissione in questione si configura senz’altro – a parere della Corte – come atto dispositivo, avendo quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva di una parte del patrimonio della società che l’operazione ha deciso, essendo di conseguenza passibile di revocatoria su istanza del creditore o dei creditori della società scissa.
Nel caso di specie il Tribunale dichiara l’inefficacia nei confronti dei creditori della società scissa dell’assegnazione operata nell’ambito della scissione parziale mediante costituzione di nuova società, nella parte in cui siano stati trasferiti a quest’ultima tutti gli immobili già di pertinenza della scissa (ovvero beni per loro natura agevolmente individuabili ed assoggettabili all’esecuzione forzata), residuando in capo a quest’ultima un patrimonio netto contabile il cui valore risulti di conseguenza del tutto irrisorio. La Corte avvalora la propria decisione osservando inoltre come alla società beneficiaria sia stata trasferita solo una minoranza dei rapporti passivi, lasciando in capo alla scissa la stragrande maggioranza dei suddetti. Da tali elementi emerge pertanto, a parere del tribunale, come l’operazione di scissione in contestazione – pur asseritamente volta alla razionalizzazione dell’attività d’impresa – avrebbe privato la scissa della concreta possibilità di proseguire l’attività sociale, essendo così suscettibile di azione revocatoria da parte dei creditori della società scissa.