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Giurisprudenza

Responsabilità da prodotti difettosi della controllante per beni fabbricati dalla società controllata

15 Giugno 2017

Annachiara Mastellone

Cassazione Civile, Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7436

Di cosa si parla in questo articolo

La relazione di controllo societario sussistente tra una società capogruppo ed una sua controllata non può di per sé rappresentare fonte di responsabilità in capo alla prima per la difettosità dei prodotti fabbricati dalla seconda; va, però, ritenuto ammissibile l’esperimento dell’azione risarcitoria nei confronti della società controllante, tenuto conto della posizione da questa rivestita quale soggetto equiparato al produttore e, pertanto, anch’esso responsabile.

Il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., co.1, n. 5, è inammissibile come motivo di impugnazione nella misura in cui attraverso lo stesso venga contestata l’insufficienza del discorso argomentativo-giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali già valutati dal parte del Giudice di merito e ritenuti come determinanti, ovvero scartati in quanto non pertinenti o eccessivi. (Conforme, ex multiis, Cass. S.U., Sent. n. 19881/2014)

In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento della domanda principale, la devoluzione della domanda condizionata al giudice investito dell’appello non richiede la proposizione di appello incidentale, dovendosi considerare sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

È ineccepibile, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di notifica entro il termine di decadenza per violazione dell’art. 330 c.p.c., secondo cui l’impugnazione deve essere notificata “presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”, trattandosi di vizio di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..

Nel caso di specie, la Corte ha rigettato la predetta eccezione, richiamando consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i vizi della notifica inerenti la violazione delle disposizioni circa la persona alla quale l’atto deve essere consegnato ed il luogo in cui deve essere eseguita vanno ricondotti nella categoria di nullità-invalidità di cui all’art. 160 c.p.c.. L’inesistenza della notificazione può essere ravvisata soltanto nei casi di mancanza materiale dell’atto di notifica o diattività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. (Cfr. Cass. S.U., Sent. n. 14916/2016). Ne segue, pertanto, la possibilità di sanare la predetta nullità per raggiungimento dello scopo, come avveniva nel caso in esame mediante deposito del controricorso della parte (invalidamente) intimata.

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