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Giurisprudenza

Debiti sociali e diritto di regresso dei soci fideiussori: profili di validità delle relative convenzioni

24 Maggio 2017

Manfredi Sclopis, Trainee presso Linklaters LLP

Tribunale di Milano, 28 febbraio 2017, n. 2480

La sentenza in esame, in base alle disposizioni relative ai requisiti del contratto tra privati di cui agli articoli 1325 e seguenti del codice civile, risolve alcune questioni concernenti i presupposti di validità della scrittura privata con cui i soci si attribuiscono reciprocamente diritto di regresso per le fideiussioni prestate da alcuni di essi agli istituti di credito in riferimento ai debiti sociali.

Nel merito, il Tribunale si sofferma in particolar modo sul requisito di cui all’articolo 1346 del codice, respingendo l’eccezione sollevata dall’attore che, opponendosi a una precedente ingiunzione di pagamento a titolo di regresso pro quota per i debiti sociali, chiedeva l’accertamento della nullità della scrittura privata per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, sia nel quantum, sia nel quando. Secondo il Tribunale, indipendentemente dalla natura giuridica del contratto in parola, l’obbligazione di regresso sorta a carico dell’attore, lungi dal potersi considerare come futura e incerta, si riferisce a un debito che era già sorto al momento della conclusione del contratto e come tale determinato ai sensi dell’articolo 1346 del codice. Del pari, è da considerarsi determinato il quando dell’obbligazione: come sottolinea il Tribunale, infatti, “nel caso in esame, comunque si voglia qualificare la convenzione in parola, non si è dinnanzi a un’obbligazione indeterminata o perpetua: l’obbligazione di regresso è chiaramente determinata, in quanto legata alle fideiussioni rilasciate entro la data di sottoscrizione della convenzione. A risultare incerto è soltanto il momento esecutivo dell’obbligazione che non rileva ai fini della nullità della convenzione”.

Laonde per cui appare evidente, alla luce della citata sentenza, che nell’interpretare la convenzione sociale in ipotesi analoghe si debba aver riguardo al sorgere dell’obbligazione, a nulla rilevando il momento in cui tale obbligazione viene adempiuta.


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