Nella sentenza in esame il Tribunale di Milano è chiamato a pronunciarsi in merito alla nullità della delibera di approvazione del bilancio di società controllata, contenente evidenza della situazione di insolvenza della stessa e pertanto costituente presupposto per la delibera di messa in liquidazione della società. La società attrice allega in particolare la scorrettezza delle scritture contabili, in quanto conferenti ad una interpretazione dei rapporti contrattuali pregiudizievole per la società stessa e favorevole invece alla società controllante.
In particolare, il Tribunale rileva l’infondatezza delle deduzioni della società attrice in termini di dolose omissioni nel bilancio di poste attive relative a contratti di appalto stipulati tra la società stessa e la controllata: in particolare, il trattamento contabile dei contratti stipulati pare a parere della Corte riflettere i rapporti di dare/avere in maniera coerente rispetto al sinallagma concretamente delineatosi tra la società appaltatrice e la società committente. Da ciò deriverebbe il principio in virtù del quale la rappresentazione contabile e a bilancio di fatti gestori rispondenti al tenore letterale dei documenti contrattuali non potrebbe dirsi di per sé “falsa” o “scorretta”, tanto da inficiare la validità della delibera di approvazione del bilancio in cui tali fatti siano stati registrati, potendo il merito dei contratti stessi rilevare al più ai fini della responsabilità degli amministratori. Neppure un’interpretazione dei contratti – e conseguentemente una loro contabilizzazione – pregiudizievole ad una delle parti sarebbe idonea ad integrare il caso di “scorrettezza” delle scritture contabili, ciò a condizione che la suddetta interpretazione sia compatibile col tenore letterale delle disposizioni contrattuali.